Imposta sul valore aggiunto. Semplificazione del sistema di riscossione. Eccedenza d’imposta precedente (art. 81 lett. f OIVA). Trasferimento del pagamento dell’imposta.. - La competenza del Consiglio federale di prevedere semplificazioni, fondata sull’art. 8 cpv.2 lett. 1 disp. trans. Cost., non si limita al settore della regolamentazione forfettaria (consid. 3a). - Nell’ambito del trasferimento del pagamento dell’imposta, il fisco subisce una perdita sugli interessi pari al 5% al massimo del credito annuo d’imposta all’importazione. Nella fattispecie, considerate tutte le circostanze, questa perdita non si ripercuote in misura notevole sul gettito fiscale ai sensi dell’art.