, pag. 124). 6. Alla luce di quanto precede, la Commissione adita non può che respingere il ricorso inoltrato dalla ricorrente. Considerato l’esito della vertenza, le spese di procedura comprensive di una tassa di decisione e delle tasse di cancelleria andrebbero poste a carico della ricorrente, e ciò il virtù dell’art. 63 cpv. 1 PA. Tuttavia, la procedura essendo stata viziata da alcune irregolarità commesse dall’AFC, si giustifica ridurre le spese a carico della ricorrente. L’anticipo spese (art. 63 cpv. 4 PA) va interamente computato, mentre alla ricorrente va rimborsato un eventuale avanzo (art. 5 cpv.