dell’OIVA sia emanata in applicazione dell’art. 8 cpv. 1 disp. trans. Cost., senza che i principi di cui al secondo capoverso della norma entrino per forza di cose in linea di conto, la Commissione di ricorso esamina se essa rispetta i principi fondamentali e superiori dell’IVA, nonché i grandi orientamenti della sesta direttiva delle Comunità europee, esigenze derivanti direttamente dall’art. 41ter Cost. b. Nella fattispecie, l’art. 58 cpv. 1 lett. a OIVA non rappresenta la concretizzazione d’un principio esplicitamente menzionato all’art. 8 cpv. 2 disp. trans. Cost., motivo per cui riposa direttamente sull’art. 8 cpv.