Infatti, se, come visto (sopra, consid. 4b/aa), l’ammontare dei crediti persi può giocare un ruolo nel giudicare dell’esistenza di un pericolo per la riscossione futura delle imposte, non si può tuttavia calcolare l’importo stesso della garanzia sulla base dell’ammontare perso in passato e dovuto da un diverso contribuente (nel medesimo senso, vedi RDAF 1997, n. 2, pag. 289 consid. 3b/bb). Nella fattispecie si tratta di garantire i debiti fiscali dovuti dalla ricorrente e non gli obblighi di un altro soggetto. Ne discende che non si può giustificare un determinato ammontare della garanzia richiamandosi ad importi fiscali che tale garanzia non è destinata ad assicurare.