Infatti, la ricorrente non ha mai proposto o fornito garanzie equivalenti a quelle previste all’art. 58 cpv. 7 OIVA. Non va del resto disatteso che, nella decisione impugnata, l’AFC si dichiara disposta ad accettare altre forme di garanzia (due fideiussori solidali), e ciò spingendosi oltre a quanto letteralmente previsto dalla legge (Camenzind/Honauer, op. cit., pag. 295 cifra 1090); la Commissione adita non deve qui statuire sulla legalità di tale procedere. Esaminando l’opportunità, essa constata unicamente che la ricorrente non ha fatto uso dell’alternativa offertale.