15 un vecchio contribuente nulla può mutare, come irrilevante è il fatto che la ricorrente abbia dichiarato di poter far fronte ai propri obblighi fiscali. Infine, come visto, la circostanza ch’essa abbia puntualmente onorato i suoi primi obblighi fiscali non cambia nella fattispecie alcunché (vedi sopra consid. 2b). Il 16 agosto 1996 la condizione di cui all’art. 58 cpv. 1 lett. a OIVA era quindi realizzata. bb. La richiesta di garanzie è pure opportuna. Infatti, la ricorrente non ha mai proposto o fornito garanzie equivalenti a quelle previste all’art. 58 cpv.