3b), va pure ammesso che le pretese erano sufficientemente determinabili in base alla cifra d’affari dichiarata. La questione dell’ammontare stesso delle garanzie esatte e quella di quanti periodi fiscali futuri siano da garantire sono da esaminare, se del caso, alla luce del principio della proporzionalità (vedi sotto consid. 4b/cc). cc. Ciò premesso, conformemente al consid. 3b/cc di cui sopra, la Commissione di ricorso deve rilevare che l’autorità non poteva in alcun modo far dipendere l’iscrizione al registro dei contribuenti IVA dalla prestazione delle garanzie.