Del resto, nessuna delle parti ha mai messo in dubbio l’esistenza od il carattere certo degli obblighi che sarebbero nati dalle operazioni effettuate dalla contribuente. Ne discende che i debiti già sorti possedevano, al momento della decisione di richiesta di garanzie, un grado di certezza tale che il loro carattere verosimile può essere senz’altro ammesso. Per quanto concerne l’ammontare dei debiti garantiti, esso era difficilmente determinabile al momento della richiesta di garanzia, poiché la ricorrente non era stata iscritta e non ha quindi potuto fornire i rendiconti.