Trattandosi, dapprima, di debiti anteriori all’iscrizione, va unicamente osservato che essi già erano sorti al momento della richiesta di garanzie e che quindi la loro verosimiglianza va ammessa. Infatti, le condizioni per l’assoggettamento obbligatorio erano allora - al 20 novembre 1995 - da considerarsi adempite, sia secondo l’opinione della ricorrente e sia secondo quella dell’autorità fiscale, e ciò sia in relazione all’art. 17 cpv. 1 che in relazione all’art. 21 cpv. 2 OIVA. Del resto, nessuna delle parti ha mai messo in dubbio l’esistenza od il carattere certo degli obblighi che sarebbero nati dalle operazioni effettuate dalla contribuente.