13 ossia posteriori alla data della richiesta di garanzie ed all’iscrizione della ricorrente, dal momento che l’ammontare richiesto era piuttosto elevato e che l’AFC non ha annullato la propria richiesta in seguito al pagamento da parte della ricorrente degli obblighi sorti prima della sua iscrizione. aa. Trattandosi, dapprima, di debiti anteriori all’iscrizione, va unicamente osservato che essi già erano sorti al momento della richiesta di garanzie e che quindi la loro verosimiglianza va ammessa.