Questa seconda decisione, talvolta inclusa nella richiesta di garanzie, necessita della menzione degli oggetti da sequestrare, ciò che invece non è il caso per la richiesta di garanzie stricto sensu. Essa non risulta a chiare lettere dalla legge e non rappresenta una decisione ai sensi dell’art. 5 PA, costituendo infatti una misura coercitiva speciale, destinata all’esecuzione della decisione di richiesta di garanzie, avente la medesima natura delle misure previste agli artt. 40 e 41 PA, la quale non necessita la precedente determinazione di un termine (decisione citata non pubblicata del Tribunale federale del 31 maggio 1985, consid. 4a in fine; art. 58 cpv.