Va infatti rammentato che, sebbene la richiesta di garanzie valga come decreto di sequestro, quest’ultimo è pronunciato dall’ufficio d’esecuzione. Esso non è automatico e deriva da una - ulteriore - decisione dell’autorità fiscale (decisione citata non pubblicata del Tribunale federale del 31 maggio 1985, consid. 4a; Jean-Marc Rivier, Droit fiscal suisse, pag. 369; Amonn, op. cit., ASA, vol. 47 pag. 443; Béguelin, RDAF 1953, pag. 70). Questa seconda decisione, talvolta inclusa nella richiesta di garanzie, necessita della menzione degli oggetti da sequestrare, ciò che invece non è il caso per la richiesta di garanzie stricto sensu.