; Theodor Bühler, Sicherungsmittel im Zahlungsverkehr, Zurigo 1997, pag. 118 e segg.). In questo caso si tratterebbe di esaminare se la richiesta di garanzie ai sensi dell’art. 58 cpv. 1 OIVA fosse, alla luce delle circostanze, ancora adeguata (art. 49 lett. c PA). dd. Infine, la procedura deve rispettare il principio della proporzionalità sancito dall’art. 42 PA, secondo cui l’autorità non può far ricorso ad un mezzo coattivo più rigoroso di quello richiesto dalle circostanze (DTF 122 II 199 consid. 3a, 121 I 349 consid. 11, 120 Ia 152 consid. 2e; vedi anche decisione della CRC del 22 ottobre 1996, pubblicata in RDAF 1997, n. 2, pag. 326 consid.