12 all’AFC garanzie d’altro genere rispetto a quelle previste dalla legge, la quale ammette unicamente la garanzia sotto forma di deposito di titoli sicuri e facilmente negoziabili o di fideiussione bancaria. Può per esempio trattarsi di promessa della prestazione di un terzo (art. 111 del Codice delle obbligazioni del 30 marzo 1911 [CO], RS 220), di un’assunzione cumulativa del debito o di garanzie bancarie diverse dalla fideiussione (Pierre Engel, Les contrats de droit suisse, Berna 1992, pag. 583 segg.; Theodor Bühler, Sicherungsmittel im Zahlungsverkehr, Zurigo 1997, pag. 118 e segg.).