In caso contrario, le persone giuridiche sarebbero ingiustamente avvantaggiate rispetto alle persone fisiche ed alle società di persone non aventi personalità giuridica. Secondariamente, non è a priori escluso che il comportamento palesato nel passato dall’organo di una persona giuridica contribuente possa, al momento della richiesta di garanzie, rappresentare una minaccia per l’adempimento dei futuri obblighi di tale persona giuridica, e ciò malgrado il comportamento passato non abbia alcun rapporto con il o la contribuente attualmente in causa. Determinante, lo si ripete, è l’esistenza di un pericolo in sé: nulla osta ad una tale interpretazione delle disposizioni applicabili.