I presupposti della messa in pericolo vanno chiariti su due punti. Dapprima, non è a priori escluso che, eccezionalmente - termine da intendersi nel senso di «raramente» - un’altra persona che non sia il contribuente stesso, possa essere fonte di un pericolo per la riscossione dell’IVA. Del resto, né l’OIVA né il DCA menzionano il termine «contribuente». Entrambi i testi di legge mettono l’accento sul pericolo per l’esazione e non sull’origine di tale pericolo. Ad ogni modo, quest’ultima questione potendo rimanere indecisa, è comunque chiaro che una persona giuridica debba lasciarsi imputare il comportamento dei propri organi direttivi.