Pertanto, nell’ipotesi in cui fosse necessario procedere ad un raffronto, esso andrebbe ragionevolmente operato con l’imposta preventiva. Sotto questo punto di vista, va adottata una visione ampia di pericolo, dal momento che il sistema dell’imposizione sul valore aggiunto è ancora più fragile che quello dell’ICA, poiché un contribuente indelicato potrebbe diminuire il debito dell’imposta mediante deduzioni d’imposta precedente che non sono conformi alla realtà (Commento dell’ordinanza concernente l’imposta sul valore aggiunto del 22 giugno 1994, ad art. 58 primo capoverso). I presupposti della messa in pericolo vanno chiariti su due punti.