Questa nozione, estensiva, del pericolo è deducibile dalle due decisioni di principio citate; essa deriva tuttavia anche dalla natura stessa dell’imposta sul valore aggiunto. Contrariamente alle imposte dirette, l’IVA si basa sul principio dell’autotassazione. Pertanto, nell’ipotesi in cui fosse necessario procedere ad un raffronto, esso andrebbe ragionevolmente operato con l’imposta preventiva.