Di principio, il pericolo deve essere determinato dal contribuente stesso, ciò che discende dal comune buon senso. Posta questa premessa, è pure vero - contrariamente a quello che pretende la ricorrente - che vi è una differenza tra la giurisprudenza relativa al vecchio art. 118 del Decreto del Consiglio federale del 9 dicembre 1940 concernente l’imposta federale diretta (DIFD, CS 6 352 e le ulteriori modifiche figuranti nella RU) ed i criteri che vanno applicati in materia d’imposta sulla cifra d’affari. Per l’IVA, non è necessario un comportamento visibile del contribuente, per poter giustificare la richiesta di garanzie.