Più precisamente, dalla decisione del 31 maggio 1985 presa come punto di riferimento discende chiaramente che la richiesta di garanzie in materia d’IVA, basata sull’art. 58 cpv. 1 lett. a OIVA, dipende dall’adempimento dei tre seguenti presupposti. bb. Deve dapprima esservi pericolo per l’esazione dell’imposta. Di principio, il pericolo deve essere determinato dal contribuente stesso, ciò che discende dal comune buon senso.