Vero è pure che, all’opposto, l’art. 58 cpv. 1 OIVA enumera altre situazioni che non necessitano l’esistenza, che sia constatata, di un pericolo per l’esazione, situazioni che determinano, ipso facto, la possibilità di richiedere garanzie, ciò che non era invece il caso vigente il DCA. A prescindere da ciò, nel presente considerando, limitato all’esame della lett. a, va unicamente constatato che l’art. 58 cpv. 1 lett. a OIVA e l’art. 27 cpv. 1 DCA non hanno una diversa portata. Entrambi enunciano il principio secondo cui l’autorità fiscale può esigere la presentazione di garanzie, qualora i diritti del fisco appaiano minacciati per una qualsivoglia ragione.