1 OIVA, l’amministrazione non può rifiutare di comunicarle il suo numero di contribuente, restando naturalmente riservato il caso di un ritardo giustificato dalle circostanze (vedi, in un altro contesto e tuttavia concludente nel medesimo senso, la decisione passata in giudicato e non pubblicata dell’AFC del 3 marzo 1997 in re M. R. contro l’AFC, consid. 3.3). Questa soluzione s’impone a maggior ragione, se si considera il fatto che la legge offre all’amministrazione sufficienti mezzi coercitivi - in particolare il sequestro - per costringere il contribuente recalcitrante a presentare le garanzie che si rivelassero giustificate. c.aa.