Una simile prassi contravverrebbe alle disposizioni dell’OIVA ed al sistema dell’IVA, dal momento che l’assoggettamento rappresenta contemporaneamente un diritto ed un obbligo. Qualora le condizioni d’assoggettamento siano adempite e la ditta si sia annunciata ai sensi dell’art. 45 cpv. 1 OIVA, l’amministrazione non può rifiutare di comunicarle il suo numero di contribuente, restando naturalmente riservato il caso di un ritardo giustificato dalle circostanze (vedi, in un altro contesto e tuttavia concludente nel medesimo senso, la decisione passata in giudicato e non pubblicata dell’AFC del 3 marzo 1997 in re M. R. contro l’AFC, consid.