dell’art. 58 cpv. 1 OIVA, il termine «scadenza» va inteso nel senso di «nascita» e la richiesta di garanzie può riferirsi a crediti futuri (Jörg R. Bühlmann, Das Schweizer Mehrwertsteuerhandbuch, Zurigo 1994, pag. 233; «mutmasslich» e «potentiell»). cc. A prescindere da quanto appena esposto, la Commissione di ricorso è tenuta a sottolineare che l’autorità fiscale non può in alcun caso, in materia di assoggettamento obbligatorio, far dipendere l’iscrizione al registro dei contribuenti dalla presentazione di garanzie. Nel sistema dell’IVA, come in quello dell’ICA, l’iscrizione ha unicamente effetto dichiarativo e non costitutivo.