Oktober 1965 über die Verrechnungssteuer, ASA, vol. 55 p. 247), tale soluzione deve a fortiori valere nell’ambito dell’IVA, almeno nei casi in cui le condizioni d’assoggettamento non sono contestate. Va rammentato infine che l’OIVA non ignora la nozione di garanzie per debiti futuri, siccome all’art. 59 cpv. 1 lett. b essa prevede di accreditare l’eccedenza delle imposte precedenti per compensare debiti di periodi successivi. Riassumendo, va ammessa la regola secondo cui è possibile formulare una richiesta di garanzie a partire dall’inizio dell’assoggettamento per crediti futuri, almeno qualora le condizioni di cui all’art. 17 cpv. 1 OIVA non siano contestate dal contribuente. Nell’ambito