Vi si aggiunge il fatto che, qualora le condizioni di assoggettamento siano adempite, i crediti futuri appaiono come certi. Non sarebbe quindi logico ammettere la richiesta di garanzie in caso di crediti verosimili e negarla per crediti certo futuri, ma la cui nascita è già fin d’ora sicura. Ne consegue che l’esame del carattere della verosimiglianza dei crediti è legato alle condizioni d’assoggettamento, dal momento che l’obbligo d’imposta deriva soprattutto dalla cifra d’affari realizzata dal contribuente e non da una prestazione finanziaria fatta dallo stesso, come per l’imposta preventiva, o da lui ricevuta, come per l’imposta federale diretta.