Letteralmente sì, dal momento che le nozioni di nascita e di esigibilità, o di «scadenza», non vanno confusi. Tuttavia, come la Commissione di ricorso ha già avuto modo di statuire nella decisione non pubblicata del 22 ottobre 1996 (CRC 1995-022 in re Z. SA contro l’AFC, consid. 5a/aa, riassunta in L’Expert-comptable suisse, 3/1997, pag. 232 segg.), non ci si deve, in materia, basare sul tenore letterale dei termini impiegati. Se gli si accordasse troppa importanza, ne deriverebbe che l’IVA non è mai esigibile sul territorio svizzero, siccome il termine d’esigibilità non figura nel titolo secondo dell’OIVA, ciò che evidentemente non può essere il caso.