b), e, d’altra parte, l’esistenza di un motivo di pericolo per l’esazione dell’imposta (di seguito: lett. c). b. Trattandosi della questione della fondatezza del credito fiscale, è sufficiente che l’esistenza dello stesso sia resa verosimile, mentre l’autorità di ricorso non è tenuta a verificare la fondatezza materiale, bastando invece un esame prima facie (per le imposte dirette, Revue de droit administratif et de droit fiscal [RDAF] 1997, n. 2, pag. 281, consid. 3a e pag. 288, consid. 3a; ASA, vol. 64 pag. 321 consid. 2b, vol. 49 pag. 487 consid. 2; per l’imposta preventiva, ASA, vol. 64 pag. 652 consid.