all’infinito, dal momento che un pericolo può essere limitato nel tempo e, una volta scongiurato, la richiesta di garanzie non si giustifica più (Commentario dell’ordinanza concernente l’imposta sul valore aggiunto del 22 giugno 1994, pag. 56, ad art. 58 cpv. 1, in fine). Del resto, il fatto di permettere al contribuente di rimettere in discussione la decisione emanata nei suoi confronti mediante una domanda di riesame corrisponde alla giurisprudenza del Tribunale federale relativa all’art. 105 cpv. 2 OG, allorquando esso impone - in materia fiscale - di non prendere in considerazione i «nova» (ASA, vol. 50 pag. 303 consid. 1; vedi anche Grisel, op. cit., pag. 932).