In materia di garanzie è quindi opportuno operare un’eccezione e giudicare la causa sulla base dei fatti, quali essi si presentavano al momento della richiesta di garanzie da parte dell’autorità fiscale. All’opposto, e logicamente, si giustifica - senza che la questione debba qui essere definitivamente risolta - di concedere al contribuente, che sostiene che il pericolo è stato eliminato, il diritto di domandare il riesame, con l’obbligo dell’autorità amministrativa d’entrare in materia sulla richiesta di riconsiderazione, qualora gli abituali requisiti di tale domanda siano adempiti.