, pag. 160, n. 266; Blaise Knapp, Précis de droit administratif, Basilea e Francoforte sul Meno 1991, n. 2100; Fritz Gygi, Bundesverwaltungsrechtspflege, Berna 1983, pag. 258), come pure la giurisprudenza del Tribunale federale emanata in altri ambiti del diritto (DTF 113 Ib 331). b. Le due regole generali appena esposte non debbono necessariamente convenire alla procedura di garanzia. Se è opportuno ammettere senz’altro l’allegazione di fatti «nuovi», anteriori alla decisione impugnata, la stessa cosa non vale per i «nova» effettivi, che si verificano nel corso della procedura di ricorso.