Ma l’ipotesi di fatti nuovi non è da escludersi a priori. L’esempio più tipico è quello di elementi di fatto che conducono a diminuire il credito fiscale o a modificarne il calcolo. Si pensi per esempio ad un attestato di carenza di beni rilasciato nel corso della procedura di ricorso, il quale adempie i presupposti formali posti dall’autorità fiscale. E soprattutto, in materia d’IVA, alla produzione di rendiconti elaborati nel corso della procedura, che logicamente modificano la stima effettuata dall’AFC - sempre riservata la possibilità per l’autorità intimata di far uso dell’art. 58 cpv. 1 PA (riesame) -.