Trattasi infatti, principalmente, di pretese di diritto pubblico - la cui contestazione ha effetto sospensivo -, delle quali l’autorità adita verifica la fondatezza e che hanno quindi origine in fatti verificatisi per forza di cose anteriormente all’inoltro del gravame. È difficile immaginare elementi di fatto, dai quali deriva l’obbligo fiscale contestato, che si producano successivamente al deposito di un ricorso che contesta la fondatezza di una pretesa di diritto pubblico già sancita dall’amministrazione fiscale. Ma l’ipotesi di fatti nuovi non è da escludersi a priori.