Per quanto concerne fatti nuovi effettivi (i «nova»), che intervengono durante la procedura di ricorso, va dapprima rilevato come tale ipotesi si verifichi più raramente in materia fiscale che in altri ambiti giuridici. Trattasi infatti, principalmente, di pretese di diritto pubblico - la cui contestazione ha effetto sospensivo -, delle quali l’autorità adita verifica la fondatezza e che hanno quindi origine in fatti verificatisi per forza di cose anteriormente all’inoltro del gravame.