6 tribunale può allora tenerne conto nella ripartizione delle spese di procedura (ASA, vol. 61 pag. 540 consid. 1b, vol. 47 pag. 540 consid. 4, vedi anche vol. 50 pag. 432 consid. 1b; e ancora, tra le altre, decisioni del Tribunale federale non pubblicate del 19 marzo 1994 in re F. P. contro l’AFC consid. 5 e del 28 dicembre 1992 in re O. Z. contro l’AFC consid. 4; Grisel, op. cit., pag. 932). cc. Per quanto concerne fatti nuovi effettivi (i «nova»), che intervengono durante la procedura di ricorso, va dapprima rilevato come tale ipotesi si verifichi più raramente in materia fiscale che in altri ambiti giuridici.