2 dell’art. 105 OG. Ne deriva che, in tutta evidenza, l’allegazione di fatti - già verificatisi - per la prima volta dinnanzi alla Commissione di ricorso va ammessa e che, di conseguenza, l’autorità giudiziaria deve accettare pure i relativi mezzi di prova (André Grisel, Traité de droit administratif, Neuchâtel 1984, pag. 931). Vero è che l’atteggiamento del contribuente, consistente ad occultare deliberatamente alcuni fatti o mezzi di prova per non rivelarli che in occasione della procedura di ricorso, non è ammissibile e può essere talvolta determinato da considerazioni tattiche o dilatorie contestabili. Il