A tal fine, occorre distinguere fra i fatti verificatisi prima dell’inoltro del gravame, ma allegati per la prima volta dinnanzi all’autorità giudiziaria adita, e quelli intervenuti solo posteriormente al deposito del ricorso, che rappresentano «nova» effettivi. bb. Trattandosi di fatti allegati per la prima volta dinnanzi all’istanza di ricorso, ma verificatisi prima che la decisione impugnata fosse resa, la Commissione adita applica i medesimi criteri ritenuti dal Tribunale federale, allorquando esso non è vincolato ai fatti accertati, in virtù dell’art. 105 cpv. 2 della legge federale del 16 dicembre 1943 sull’organizzazione giudiziaria (OG, RS 173.110).