Conformemente all’art. 54 PA, con il deposito del ricorso la trattazione della causa, oggetto della decisione impugnata, passa all’autorità di ricorso (effetto devolutivo) e, secondo l’art. 62 cpv. 2 PA, quest’ultima può modificare a pregiudizio di una parte la decisione impugnata, qualora essa violi il diritto federale o poggi su un accertamento inesatto o incompleto dei fatti. L’art. 62 cpv. 4 PA prevede poi che l’autorità di ricorso non è vincolata dai motivi del ricorso. Va ricordato infine che, malgrado il tenore dell’art. 2 cpv.