5 e 22a PA. Alla luce di un esame preliminare risulta ch’esso adempie inoltre le esigenze poste dagli artt. 51 e 52 PA e non presenta alcuna carenza formale né materiale. La Commissione adita deve pertanto entrare nel merito dello stesso. 2.a.aa. Giusta l’art. 49 lett. b PA, la ricorrente può invocare l’accertamento inesatto o incompleto di fatti giuridicamente rilevanti. Conformemente all’art. 54 PA, con il deposito del ricorso la trattazione della causa, oggetto della decisione impugnata, passa all’autorità di ricorso (effetto devolutivo) e, secondo l’art. 62 cpv.