la lettera del 13 febbraio 1996 non rappresentava una decisione formale, benché il testo dello scritto potesse dar luogo a confusione. La decisione formale è stata presa entro un termine ragionevole, e ciò a maggior ragione se si considera il fatto che la ricorrente è stata nel frattempo iscritta al registro dei contribuenti, per permetterle di esercitare la propria attività. Riferendosi alla prassi in materia di garanzie relativa alle altre imposte federali, l’amministrazione afferma essenzialmente che la giurisprudenza relativa all’imposta federale diretta non può essere adattata all’IVA. Un comportamento attivo del contribuente non è richiesto: