29 maggio 1874 (Cost., RS 101). Nella propria duplica del 30 gennaio 1997, l’AFC si riferisce genericamente all’art. 58 OIVA, senza specificare quali lettere entrerebbero in linea di conto, asserendo comunque che i presupposti per l’applicazione sarebbero nel caso adempiti. Essa sostiene inoltre di aver agito correttamente: la lettera del 13 febbraio 1996 non rappresentava una decisione formale, benché il testo dello scritto potesse dar luogo a confusione.