4 stata assunta in base all’art. 58 cpv. 1 lett. a e d OIVA e che l’ammontare della garanzia bancaria richiesta si giustifica, in considerazione dell’importo dei debiti d’imposta della vecchia società fallita. F. La ricorrente ha replicato l’8 gennaio 1997. In sostanza, essa riconferma l’argomentazione secondo cui l’AFC avrebbe violato il diritto federale, prendendo in considerazione il fallimento di un’altra società, ossia della G. X SA.