Essa ritiene che le garanzie sono divenute, dopo l’introduzione dell’IVA, ancora più necessarie e che tale sistema esiste pure in materia di imposte dirette. Reputa poi che, considerate le circostanze, il proprio intervento è giustificato e che la ricorrente non può far appello all’esistenza, nella fattispecie, di due persone giuridiche ben distinte, dal momento che la nuova società ha semplicemente ripreso l’attività esercitata dalla società fallita e che, inoltre, l’organo R. già firmava i rendiconti relativi all’imposta sulla cifra d’affari della vecchia società. Non si può dunque parlare di discredito operato dall’AFC.