la ricorrente) ha interposto ricorso contro la decisione di richiesta di garanzie del 16 agosto 1996. Essa ritiene dapprima che l’AFC tenta di screditare la sua immagine, asserendo che essa non sarebbe in grado d’ottemperare ai propri obblighi fiscali. Si tratterebbe, qui, di un’affermazione priva di ogni concreto fondamento. Ma soprattutto, la decisione impugnata violerebbe in modo manifesto l’art. 58 OIVA, dal momento che la società non esercita alcuna attività in relazione alla società fallita e che del resto essa ha sempre adempito i propri obblighi finanziari. Prova ne è che l’IVA dovuta è stata pagata rapidamente e senza indugio.