Era quindi molto probabile che la nuova società, che poteva agire unicamente per il tramite del proprio organo R., non avrebbe ottemperato al suo obbligo di pagare l’imposta, motivo per cui esisteva una messa in pericolo per l’esazione, ai sensi dell’art. 58 cpv. 1 lett. a OIVA. Inoltre, erano pure adempiti i presupposti di cui all’art. 58 cpv. 1 lett. d OIVA, dal momento che la nuova società conduceva, presso la medesima sede sociale, la stessa attività della fallita G. X SA. Sempre il 16 agosto 1996, la divisione revisioni dell’AFC inviò alla società un’attestazione d’iscrizione ai sensi dell’art. 45 cpv.