a e d OIVA. A grandi linee, essa si fondava sul fatto che R. era amministratore unico con diritto di firma individuale della società e che egli lo era stato anche della società G. X SA, fallita il 20 novembre 1995. In questa procedura di fallimento, l’AFC aveva insinuato un credito d’imposta sulla cifra d’affari (ICA) di Fr. 241 757.75 ed un credito IVA di Fr. 51 105.54. Era quindi molto probabile che la nuova società, che poteva agire unicamente per il tramite del proprio organo R., non avrebbe ottemperato al suo obbligo di pagare l’imposta, motivo per cui esisteva una messa in pericolo per l’esazione, ai sensi dell’art. 58 cpv.