3 che, dopo attento esame del caso, l’esigenza posta veniva mantenuta. Essa informava la società della possibilità di domandare una decisione in virtù dell’art. 51 OIVA. Con lettera del 28 maggio 1996, la società richiese quindi l’emanazione di «una decisione formale in conformità all’art. 51 OIVA». D. Il 16 agosto 1996, la divisione giuridica dell’AFC pronunciò una decisione di richiesta di garanzie ai sensi dell’art. 58 OIVA, reclamando la prestazione di una garanzia di Fr. 100 000.- sulla base dell’art. 58 cpv. 1 lett. a e d OIVA.