{"Signatur": "CH_VB_015", "Spider": "CH_VB", "Datum": "1997-08-07", "PDF": {"Datei": "CH_VB/CH_VB_015_JAAC-62-47--_1997-08-07.pdf", "URL": "https://www.amtsdruckschriften.bar.admin.ch/viewOrigDoc/150003929.pdf?ID=150003929", "Checksum": "cc949d57a12425f1da8ac8d2a6c937b8"}, "Scrapedate": "2026-03-20", "Num": ["JAAC 62.47 \r"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Verwaltungspraxis der Bundesbehörden (1987-2017) Steuerrekurskommission 07.08.1997 JAAC 62.47 \r"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Jurisprudence des autorités administratives de la Confédération (1987-2017)  Commission fédérale de recours en matière de contributions, jusqu'à 2006 07.08.1997 JAAC 62.47 \r"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Giurisprudenza delle autorità amministrative della Confederazione (1987-2017) Commissione federale di ricorso in materia di contribuzioni 07.08.1997 JAAC 62.47 \r"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Eidgenossenschaft Verwaltungspraxis der Bundesbehörden (1987-2017) Steuerrekurskommission"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Conféderation Jurisprudence des autorités administratives de la Confédération (1987-2017)  Commission fédérale de recours en matière de contributions, jusqu'à 2006"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Confederazione Giurisprudenza delle autorità amministrative della Confederazione (1987-2017) Commissione federale di ricorso in materia di contribuzioni"}], "ScrapyJob": "446973/70/126", "Zeit UTC": "20.03.2026 01:27:31", "Checksum": "6d9d3af68a63a1df9589023e8065081a", "Chunktext": "Estratto della sentenza Giurisprudenza delle autorità amministrative della Confederazione (1987-2017) Commissione federale di ricorso in materia di contribuzioni 07.08.1997 JAAC 62.47 \r\n\n 16\nsettembre 1994 indicava, quale tasso applicabile, quello del 4% e, benché\nin tale prospetto il tasso fosse stato calcolato per ditte con una cifra d’affari\nannua non superiore a Fr. 500 000.-, è opportuno uniformarsi a questa base di\ncalcolo. L’imposta futura annua da garantire ammontando a Fr. 60 000.- (vedi\nsopra, consid. 4a/aa), il 16 agosto 1996 l’importo di Fr. 100 000.- garantiva\nl’esazione dei debiti già scaduti di Fr. 40 000.- (vedi sopra, consid. 4a/aa)\nnonché di quelli futuri relativi ad un anno (Fr. 60 000.-). Pertanto, l’importo\ndi Fr. 100 000.- non può chiaramente essere ritenuto contrario al principio\ndella proporzionalità, in considerazione dell’insieme delle circostanze, ed in\nparticolare del lungo periodo durante il quale il sig. R., nella sua qualità di\norgano principale, mise in pericolo nel passato l’adempimento degli obblighi\nfiscali della società G. X SA. Per quanto concerne l’esecuzione immediata della\nrichiesta di garanzie mediante sequestro, non è qui necessario esaminare\nla questione alla luce del principio della proporzionalità, non avendo l’AFC\nancora fatto uso di tale opportunità. Nella propria presa di posizione del\n25 febbraio 1997 l’AFC non menziona affatto la ragione della propria rinuncia,\nche può del resto sembrare contraddittoria, dal momento che l’AFC passa così\nda un rifiuto immotivato d’iscrizione al registro ad una richiesta di garanzie\nsenza sequestro, e quindi da un’apparente urgenza alla rinuncia a ricorrere\nad un mezzo coercitivo esplicitamente previsto dalla legge. Queste ultime\nconsiderazioni non sono comunque pertinenti per la definizione della presente\nvertenza.\nc. Da tutto quanto precede discende che la richiesta di garanzie del 16 agosto\n1996 è conforme al diritto federale. Ogni altro argomento, nella misura in cui\nesso non sia già stato trattato, appare infondato e la Commissione di ricorso\nnon è tenuta ad esaminarne la pertinenza (Steuerrevue 1997 n. 2, pag. 100\nconsid. 3b; DTF 121 Ia 57). (...)\n5.a. La Commissione di ricorso esamina d’ufficio la conformità della\ndisposizione applicabile con l’art. 8 delle disposizioni transitorie Cost. e con\nl’art. 41ter Cost. In merito al principio di tale controllo ed alla sua estensione,\nil tribunale ha già avuto modo d’esprimersi a parecchie riprese (vedi, tra le\naltre, la decisione della CRC del 22 ottobre 1996, pubblicata in RDAF 1997,\nn. 2, pag. 300 segg. consid. 2 segg.; decisione della CRC dell’11 luglio 1996\nconsid. 3 segg., riprodotto in TVA/MWST/VAT Journal, 2/96, pag. 41 segg.; vedi\ne cfr. anche la recente decisione del Tribunale federale del 31 gennaio 1997\nconsid. 3, pubblicata in DTF 123 II 22). In particolare, qualora una disposizione\ndell’OIVA sia emanata in applicazione dell’art. 8 cpv. 1 disp. trans. Cost., senza\nche i principi di cui al secondo capoverso della norma entrino per forza di\ncose in linea di conto, la Commissione di ricorso esamina se essa rispetta\ni principi fondamentali e superiori dell’IVA, nonché i grandi orientamenti\ndella sesta direttiva delle Comunità europee, esigenze derivanti direttamente\ndall’art. 41ter Cost.\nb. Nella fattispecie, l’art. 58 cpv. 1 lett. a OIVA non rappresenta la\nconcretizzazione d’un principio esplicitamente menzionato all’art. 8 cpv. 2\ndisp. trans. Cost., motivo per cui riposa direttamente sull’art. 8 cpv. 1 disp.\ntrans. Cost. Inoltre, la Commissione di ricorso rileva come al proposito la sesta\ndirettiva delle Comunità europee non contenga alcun grande orientamento\ne che, del resto, la disposizione di cui all’art. 58 cpv. 1 lett. a OIVA rispetta\n\n17\nil principio superiore della redditività della percezione, senza che un\nqualsivoglia altro principio fondamentale possa a prima vista essergli opposto.\nL’art. 58 cpv. 1 lett. a OIVA è quindi conforme alla Costituzione.\nc. Infine, la Commissione di ricorso constata che la richiesta di garanzie si\nbasa pure sull’art. 58 cpv. 1 lett. d OIVA. Tuttavia, la questione dell’applicazione\ndella disposizione nel caso concreto e quella della sua costituzionalità possono\nrestare indecise, dal momento che la soluzione della presente vertenza può\nbasarsi anche solo sull’art. 58 cpv. 1 lett. a OIVA (Spinnler, op. cit., pag. 124).\n6. Alla luce di quanto precede, la Commissione adita non può che respingere il\nricorso inoltrato dalla ricorrente. Considerato l’esito della vertenza, le spese\ndi procedura comprensive di una tassa di decisione e delle tasse di cancelleria\nandrebbero poste a carico della ricorrente, e ciò il virtù dell’art. 63 cpv. 1 PA.\nTuttavia, la procedura essendo stata viziata da alcune irregolarità commesse\ndall’AFC, si giustifica ridurre le spese a carico della ricorrente. L’anticipo spese\n(art. 63\ncpv. 4 PA) va interamente computato, mentre alla ricorrente va rimborsato un\neventuale avanzo (art. 5 cpv. 3 dell’ordinanza del 10 settembre 1969 sulle tasse\ne spese nella procedura amministrativa, RS 172.041.0).\n\n18\nSchweizerisches Bundesarchiv, Digitale Amtsdruckschriften\nArchives fédérales suisses, Publications officielles numérisées\nArchivio federale svizzero, Pubblicazioni ufficiali digitali\n\nJAAC 62.47 - Decisione della Commissione federale di ricorso in materia di contribuzioni\ndel 7 agosto 1997\n\nIn Verwaltungspraxis der Bundesbehörden\nDans Jurisprudence des autorités administratives de la Confédération\nIn Giurisprudenza delle autorità amministrative della Confederazione\n\nJahr 1998\nAnnée\nAnno\n\nBand 62\nVolume\nVolume\n\nSeite ---\nPage\nPagina\n\nRef. No 150 003 929\n\n"}