{"Signatur": "CH_VB_015", "Spider": "CH_VB", "Datum": "1997-08-07", "PDF": {"Datei": "CH_VB/CH_VB_015_JAAC-62-47--_1997-08-07.pdf", "URL": "https://www.amtsdruckschriften.bar.admin.ch/viewOrigDoc/150003929.pdf?ID=150003929", "Checksum": "cc949d57a12425f1da8ac8d2a6c937b8"}, "Scrapedate": "2026-03-20", "Num": ["JAAC 62.47 \r"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Verwaltungspraxis der Bundesbehörden (1987-2017) Steuerrekurskommission 07.08.1997 JAAC 62.47 \r"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Jurisprudence des autorités administratives de la Confédération (1987-2017)  Commission fédérale de recours en matière de contributions, jusqu'à 2006 07.08.1997 JAAC 62.47 \r"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Giurisprudenza delle autorità amministrative della Confederazione (1987-2017) Commissione federale di ricorso in materia di contribuzioni 07.08.1997 JAAC 62.47 \r"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Eidgenossenschaft Verwaltungspraxis der Bundesbehörden (1987-2017) Steuerrekurskommission"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Conféderation Jurisprudence des autorités administratives de la Confédération (1987-2017)  Commission fédérale de recours en matière de contributions, jusqu'à 2006"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Confederazione Giurisprudenza delle autorità amministrative della Confederazione (1987-2017) Commissione federale di ricorso in materia di contribuzioni"}], "ScrapyJob": "446973/70/126", "Zeit UTC": "20.03.2026 01:27:31", "Checksum": "6d9d3af68a63a1df9589023e8065081a", "Chunktext": "Estratto della sentenza Giurisprudenza delle autorità amministrative della Confederazione (1987-2017) Commissione federale di ricorso in materia di contribuzioni 07.08.1997 JAAC 62.47 \r\n\n 15\nun vecchio contribuente nulla può mutare, come irrilevante è il fatto che la\nricorrente abbia dichiarato di poter far fronte ai propri obblighi fiscali. Infine,\ncome visto, la circostanza ch’essa abbia puntualmente onorato i suoi primi\nobblighi fiscali non cambia nella fattispecie alcunché (vedi sopra consid. 2b).\nIl 16 agosto 1996 la condizione di cui all’art. 58 cpv. 1 lett. a OIVA era quindi\nrealizzata.\nbb. La richiesta di garanzie è pure opportuna. Infatti, la ricorrente non\nha mai proposto o fornito garanzie equivalenti a quelle previste all’art. 58\ncpv. 7 OIVA. Non va del resto disatteso che, nella decisione impugnata, l’AFC\nsi dichiara disposta ad accettare altre forme di garanzia (due fideiussori\nsolidali), e ciò spingendosi oltre a quanto letteralmente previsto dalla legge\n(Camenzind/Honauer, op. cit., pag. 295 cifra 1090); la Commissione adita non\ndeve qui statuire sulla legalità di tale procedere. Esaminando l’opportunità,\nessa constata unicamente che la ricorrente non ha fatto uso dell’alternativa\noffertale. Questa non avanza del resto altri fatti o circostanze che potrebbero\nfar pensare che l’amministrazione avrebbe dovuto prescindere dalla richiesta\ndi garanzie, tutte le ulteriori condizioni essendo adempite. L’autorità fiscale ha\ndunque fatto correttamente uso del proprio potere d’apprezzamento (art. 49\nlett. c PA).\ncc. Per quanto concerne l’ammontare delle garanzie richieste (Fr. 100 000.-),\nl’AFC menziona, già fin dall’inizio della procedura, ossia ben prima del\n16 agosto 1996, e fino nella sua duplica l’importo di Fr. 300 000.-, ammontare\ntotale arrotondato degli obblighi fiscali della vecchia G. X SA. Considerati\ngli importi - esatti - di Fr. 241 757.75 e Fr. 51 105.54 dovuti dalla società\nfallita, l’ammontare di Fr. 100 000.- sarebbe ritenuto sufficiente. Ciò significa\ncommettere un errore che trova origine in un’interpretazione non corretta\ndell’art. 58 cpv. 1 OIVA in initio. Infatti, se, come visto (sopra, consid. 4b/aa),\nl’ammontare dei crediti persi può giocare un ruolo nel giudicare dell’esistenza\ndi un pericolo per la riscossione futura delle imposte, non si può tuttavia\ncalcolare l’importo stesso della garanzia sulla base dell’ammontare perso\nin passato e dovuto da un diverso contribuente (nel medesimo senso, vedi\nRDAF 1997, n. 2, pag. 289 consid. 3b/bb). Nella fattispecie si tratta di garantire\ni debiti fiscali dovuti dalla ricorrente e non gli obblighi di un altro soggetto.\nNe discende che non si può giustificare un determinato ammontare della\ngaranzia richiamandosi ad importi fiscali che tale garanzia non è destinata ad\nassicurare. Anche da questo profilo è quindi chiaro che l’amministrazione ha\ninterpretato ed applicato il diritto in maniera errata e che la sua motivazione\nnon può essere condivisa dall’autorità di ricorso. Quest’ultima constata\ntuttavia, con sostituzione dei motivi (decisione citata non pubblicata del\nTribunale federale del 31 maggio 1985, consid. 3b in fine; vedi anche DTF\n122 I 262 consid. 5), che la somma di Fr. 100 000.- può essere confermata. In\neffetti, nella lettera del 1° dicembre 1995, la ricorrente ha dichiarato una cifra\nd’affari annua prevista di Fr. 1 500 000.-, confermatasi poi in seguito almeno\napprossimativamente (vedi i rendiconti IVA 4/95, 3/96 e 4/96 della ricorrente);\nnon essendovi altra scelta, considerato il rifiuto dell’amministrazione\nd’iscrivere la ricorrente, era necessario basarsi su tale cifra. Considerando la\ndeduzione di imposte precedenti e, perdippiù, trattandosi di una procedura\nper la richiesta di garanzie, ossia di una procedura provvisoria, è sufficiente\nfondarsi sulla media di cui al prospetto «Aliquote saldo per l’imposta sul\nvalore aggiunto» (n. 610.506). Il 16 agosto 1996, la vecchia edizione del\n\n"}