{"Signatur": "CH_VB_015", "Spider": "CH_VB", "Datum": "1997-08-07", "PDF": {"Datei": "CH_VB/CH_VB_015_JAAC-62-47--_1997-08-07.pdf", "URL": "https://www.amtsdruckschriften.bar.admin.ch/viewOrigDoc/150003929.pdf?ID=150003929", "Checksum": "cc949d57a12425f1da8ac8d2a6c937b8"}, "Scrapedate": "2026-03-20", "Num": ["JAAC 62.47 \r"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Verwaltungspraxis der Bundesbehörden (1987-2017) Steuerrekurskommission 07.08.1997 JAAC 62.47 \r"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Jurisprudence des autorités administratives de la Confédération (1987-2017)  Commission fédérale de recours en matière de contributions, jusqu'à 2006 07.08.1997 JAAC 62.47 \r"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Giurisprudenza delle autorità amministrative della Confederazione (1987-2017) Commissione federale di ricorso in materia di contribuzioni 07.08.1997 JAAC 62.47 \r"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Eidgenossenschaft Verwaltungspraxis der Bundesbehörden (1987-2017) Steuerrekurskommission"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Conféderation Jurisprudence des autorités administratives de la Confédération (1987-2017)  Commission fédérale de recours en matière de contributions, jusqu'à 2006"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Confederazione Giurisprudenza delle autorità amministrative della Confederazione (1987-2017) Commissione federale di ricorso in materia di contribuzioni"}], "ScrapyJob": "446973/70/126", "Zeit UTC": "20.03.2026 01:27:31", "Checksum": "6d9d3af68a63a1df9589023e8065081a", "Chunktext": "Estratto della sentenza Giurisprudenza delle autorità amministrative della Confederazione (1987-2017) Commissione federale di ricorso in materia di contribuzioni 07.08.1997 JAAC 62.47 \r\n\n 13\nossia posteriori alla data della richiesta di garanzie ed all’iscrizione della\nricorrente, dal momento che l’ammontare richiesto era piuttosto elevato e che\nl’AFC non ha annullato la propria richiesta in seguito al pagamento da parte\ndella ricorrente degli obblighi sorti prima della sua iscrizione.\naa. Trattandosi, dapprima, di debiti anteriori all’iscrizione, va unicamente\nosservato che essi già erano sorti al momento della richiesta di garanzie e\nche quindi la loro verosimiglianza va ammessa. Infatti, le condizioni per\nl’assoggettamento obbligatorio erano allora - al 20 novembre 1995 - da\nconsiderarsi adempite, sia secondo l’opinione della ricorrente e sia secondo\nquella dell’autorità fiscale, e ciò sia in relazione all’art. 17 cpv. 1 che in\nrelazione all’art. 21 cpv. 2 OIVA. Del resto, nessuna delle parti ha mai messo\nin dubbio l’esistenza od il carattere certo degli obblighi che sarebbero nati\ndalle operazioni effettuate dalla contribuente. Ne discende che i debiti già\nsorti possedevano, al momento della decisione di richiesta di garanzie, un\ngrado di certezza tale che il loro carattere verosimile può essere senz’altro\nammesso. Per quanto concerne l’ammontare dei debiti garantiti, esso era\ndifficilmente determinabile al momento della richiesta di garanzia, poiché la\nricorrente non era stata iscritta e non ha quindi potuto fornire i rendiconti.\nSi evince tuttavia dalla lettera del 1° dicembre 1995 indirizzata all’AFC che\nessa aveva annunciato una cifra d’affari - annua - di Fr. 1 500 000.-. Per la\npresa in considerazione dell’imposta precedente, trattandosi di richiesta di\ngaranzie e quindi di procedura provvisoria, ci si può fondare sulla media di\ncui al prospetto «Aliquote saldo per l’imposta sul valore aggiunto» (n. 610.506).\nIl 16 agosto 1996 era ancora valida la vecchia edizione del settembre 1994\ndi tale prospetto; si giustifica dunque considerare un tasso del 4%, sebbene\nin tale prospetto i tassi erano stati calcolati per ditte che non oltrepassavano\nuna cifra d’affari annua di Fr. 500 000.-. L’imposta futura annua da garantire\nammontava quindi a Fr. 60 000.-. Considerato che l’attività della società ha\navuto inizio il 20 novembre 1995, il debito già nato da garantire ammontava,\nil 16 agosto 1996, approssimativamente a Fr. 40 000.-. L’ammontare era\ndeterminato o determinabile, nonché verosimile.\nbb. Trattandosi di pretese future, sorte posteriormente alla data della richiesta\ndi garanzie, le riflessioni appena esposte possono valere analogicamente.\nDal momento che in materia d’IVA la richiesta di garanzie per debiti futuri\nè ammessa (vedi sopra consid. 3b), va pure ammesso che le pretese erano\nsufficientemente determinabili in base alla cifra d’affari dichiarata. La\nquestione dell’ammontare stesso delle garanzie esatte e quella di quanti\nperiodi fiscali futuri siano da garantire sono da esaminare, se del caso, alla\nluce del principio della proporzionalità (vedi sotto consid. 4b/cc).\ncc. Ciò premesso, conformemente al consid. 3b/cc di cui sopra, la Commissione\ndi ricorso deve rilevare che l’autorità non poteva in alcun modo far dipendere\nl’iscrizione al registro dei contribuenti IVA dalla prestazione delle garanzie.\nSia la lettera del 13 febbraio 1996 che quella del 14 marzo 1996 rappresentano\nla concretizzazione di misure manifestamente contrarie al diritto. È possibile\nche tale prassi esistesse già vigente l’ICA, ma ciò non è di rilevanza alcuna,\nsiccome la pratica è comunque contraria alle disposizioni di cui all’art. 17\nOIVA, nonché al sistema stesso e va di conseguenza abbandonata. Il tribunale\nnon può fare a meno di constatare che, agendo in tal modo, la richiesta\nformale di garanzie del 16 agosto 1996 non poteva considerare pretese\ndeterminate, siccome la ricorrente, non iscritta, non poteva produrre alcun\n\n"}